LEGGE REGIONALE 04/09/1996 N° 70
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La Regione Piemonte, in attuazione
dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale
bene primario di tutta la comunita', ne promuove la conoscenza,
riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale
bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale,
nazionale e regionale.
2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle
norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), ed in conformita' alle direttive 79/409/CEE del
Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25
luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con
i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre
1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con
legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela e la
gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina
dell'attivita' venatoria perseguendo in particolare i seguenti
scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero
dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla
protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle
specie faunistiche autoctone;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado
ambientale;
d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior
numero di cittadini;
e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori
nonche' le risorse economiche agli scopi della presente legge;
f) disciplinare l'attivita' venatoria nel rispetto della
conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi
compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacita' di
riproduzione delle diverse specie selvatiche;
g) garantire la salvaguardia delle colture agricole durante
l'attivita' venatoria, nonche' promuovere lo sviluppo di
specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio
per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e
collinare;
h) valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di
vista estetico e culturale, favorendo un piu' corretto rapporto
in tal senso con la popolazione.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si
tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle
specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di
popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza
di fattori naturali o antropici di disequilibrio.
Art. 2.
(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie
particolarmente protette)
1. Gli esemplari di fauna selvatica,
stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale,
costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 157/1992.
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della
presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali
esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale liberta', nel territorio regionale.
3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica
all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed
obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie: lupo (Canis
lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos),
lontra
(Lutra lutra), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius)
e tutti gli altri Mustelidi (fam. Mustelidae), gatto selvatico (Felis
sylvestris), lince (Lynx lynx), genetta (Genetta genetta),
marmotta (Marmota marmota), stambecco (Capra ibex), tutti i
pipistrelli (Chiroptera), tutte le specie di rapaci diurni
compresi i vulturidi (Accipitriformes e Falconiformes) e notturni
(Strigiformes), marangone minore (Phalacrocorax pigmaeus),
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie
di pellicani (Palecanidae), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus),
fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor),
cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna),
fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura
leucocephala), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax
tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus),
avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus
himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola
pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino
(Larus melanoce-phalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna
zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia),
ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae),
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), tutte le strolaghe
(fam. Gaviidae), tutti gli svassi (fam. Podicipedidae), tarabuso
(Botaurus stellaris) e tutti gli ardeidi (fam. Ardeidae), oche (gen.
Anser e Branta), porciglione (Rallus aquaticus), voltolino (Porzana
porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata (Porzana
pusilla), re di quaglie (Crex crex), pittima reale (Limosa limosa),
pittima minore (Limosa lapponica), chiurli (gen. Numenius), gallo
cedrone (Tetrao urogallus), francolino di monte (Bonasa bonasia),
martin pescatore (Alcedo atthis), gruccione (Merops apiaster),
upupa (Upupa epops), nonche' tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione.
5. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
Art. 3.
(Promozione di cultura faunistica)
1. La Regione, avvalendosi della collaborazione
della scuola, dell'Universita', di musei naturalistici, degli
Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali,
di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonche' di
associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio
faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme
piu' rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e
delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la
gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio
soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato
sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.
Art. 4.
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative di programmazione
e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria
nonche' i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo
per l'attuazione delle finalita' previste dalla legge 157/1992 e
dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione e
dalle Province nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive
competenze. In particolare alle Province spettano le funzioni
amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e
alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformita'
all'articolo 1, comma 3 della legge 157/1992. All'espletamento di
tali funzioni le Province provvedono attraverso adeguati servizi
tecnico-ispettivi.
2. Per il perseguimento delle specifiche finalita' istitutive di
cui all'articolo 10, comma 6 della legge 157/1992, le funzioni
inerenti alla gestione dell'attivita' venatoria, alla gestione
della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di
caccia, e alla gestione del territorio destinato alla caccia
programmata, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia
e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con
le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della
presente normativa.
3. In caso di inadempienza delle Province nell'espletamento dei
compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di
sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere
sostitutivo.
4. La Giunta regionale e la Giunta provinciale, nell'esercizio
delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo
consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) e delle sue articolazioni
regionali, delle Universita' piemontesi ed inoltre della
collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati
specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie,
agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.
Capo II. Pianificazione regionale faunistica. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale
Art. 5.
(Piano faunisticovenatorio regionale)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale
e' soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata,
nel rispetto delle peculiarita' biogeografiche, al piu' generale
obiettivo di mantenimento della biodiversita' ed in particolare
alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle
popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e
con l'ambiente ed al conseguimento della densita' ottimale e
della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione
delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 157/1992, realizza il coordinamento
dei piani provinciali ed e' predisposto dalla Giunta regionale
sulla base dei criteri per i quali l'INFS garantisce la
omogeneita' e la congruenza.
3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' approvato dal
Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato.
Art. 6.
(Piani faunisticovenatori provinciali)
1. Le Province, ai fini della pianificazione
generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 157/1992,
piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per
comprensori faunistici omogenei.
2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali
caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico
riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e
faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al
comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di
sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la
stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione,
sentito l'INFS.
4. Le Province predispongono altresi', a norma dell'articolo 10,
comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente
legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di
cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico,
sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attivita'
venatoria, gli A.T.C. e i C.A..
5. I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono
trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i
contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio
regionale.
6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi,
fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi
giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della
Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale
termine.
7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la
Provincia e' tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro
trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio
apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e'
approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni
successivi, con le modalita' di cui al comma 6.
8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7,
la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
Art. 7.
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano
faunisticovenatorio regionale)
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel
piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione
programmata della caccia, e' riconosciuto ai proprietari o
conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno
finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio
regionale, con le modalita' e per i fini di cui all'articolo 56.
2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare
sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare
al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta
motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' esaminata
entro sessanta giorni.
3. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6.
E' altresi' accolta, in casi da individuarsi specificamente con
provvedimento della Giunta regionale, quando l'attivita'
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di
colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca
scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attivita' di
rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
4. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse,
le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro
dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui
all'articolo 50.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'
vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni
del divieto.
6. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi rustici
chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura,
di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di
almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
7. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelli che si intendera' successivamente
istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del
conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando
l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in
scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I
proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico
adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 entra a far
parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della
regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
9. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Agli effetti della
presente legge sono considerati terreni in attualita' di
coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole
dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli
naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a
raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo
aperto o con protezione limitata, nonche' i terreni di recente
rimboschimento.
10. L'esercizio venatorio e' inoltre vietato nei fondi ove si
pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo
stato brado e semibrado, purche' delimitati da muretti,
recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati,
siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi
entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale
della regione destinata a protezione della fauna selvatica.
Art. 8.
(Istituzione di zone di protezione da parte della Regione)
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresi' al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attivita' antropica. Tali attivita' riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle direttive n. 85/411/CEE, n. 1/244/CEE e n. 92/43/CEE.
Art. 9.
(Oasi di protezione)
1. Sono oasi di protezione le aree destinate
alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla
riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e
migratoria, e alla cura della prole.
2. L'istituzione delle oasi e' deliberata dalla Provincia in
attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini
di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di
specie rare o in estinzione.
3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico
delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarita'
del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte.
Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere
previste attivita' di intervento per favorire ed agevolare le
finalita' di cui al comma 1.
4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per
ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di
fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace
protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e
dei loro habitat.
5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio
faunistico, sentiti l'INFS e la Giunta regionale, puo'
autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di
fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi
stessa e di studio.
6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di
protezione ha validita' di cinque anni. Puo' essere rinnovato per
uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati
motivi di interesse generale, purche' non nel corso dell'annata
venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante
cattura, per la sua introduzione in altre oasi.
Art. 10.
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono
istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo
naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a
coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente
danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.
2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:
a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per
ripopolamenti;
d) favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori
circostanti.
3. L'estensione di ciascuna zona sara' determinata in base a
criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo
sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti
interventi:
a) ripristino a coltura di terreni marginali;
b) esecuzione di sfalci;
c) semine con opportune miscele;
d) allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o
piovana;
e) creazioni di siepi con valenza faunistica.
4. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene
impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi
nel comprensorio omogeneo interessato, e puo' essere destinata
alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di
reciprocita'.
5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono
rinnovabili per uguale periodo.
6. In caso di scadente redditivita' o di accertati gravi danni
provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e' ammessa
la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque
non oltre il mese di marzo.
Art. 11.
(Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica)
1. Sono centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato
naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi
utilizzazione venatoria interna.
2. L'istituzione di centri pubblici e' deliberata dalla
Provincia, in attuazione dei piani faunistico-venatori
provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su
altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno
cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo
che ne abbia titolo, e che presentino varieta' di aree aperte e
zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna
selvatica.
3. L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non
deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio
agro-silvo-pastorale.
4. L'attivita' del centro pubblico deve prevedere interventi
diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni
di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:
a) semine di aree marginali con opportune miscele;
b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
c) esecuzione di sfalci;
d) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di
selvatici;
e) messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e
palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di
ambientamento di animali selvatici; possono essere previste
mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.
5. La Giunta regionale puo' istituire e gestire centri regionali
di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi
di tutela della diversita' genetica e della biodiversita' nonche'
di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.
Art. 12.
(Modalita' di costituzione delle zone di tutela)
1. Le zone di tutela previste all'articolo 10,
comma 8, lettere a), b) e c) della legge 157/1992 e degli
articoli 9, 10 e 11 della presente legge, sono costituite dalla
Giunta provinciale e dalla Giunta regionale limitatamente al
comma 5 dell'articolo 11.
2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da
vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di
fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo
pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la
Provincia provvedera' a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990,
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite.
4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori
interessati possono proporre opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, o alla
Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione
o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.
5. Decorso il termine, la Provincia, o la Regione se proponente,
ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o
conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla
costituzione delle oasi di protezione, delle zone di
ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e
stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad
assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.
6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di
cui al comma 4.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso
precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria fino alla
destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree
ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le
organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in
vista di particolari necessita' ambientali, puo' disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonche' l'attuazione di piani di
miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale
di fauna selvatica.
Art. 13.
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento,
gare dei cani da caccia)
1. Il cacciatore puo' esercitare
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di
ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la
data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni
esclusi il martedi' e il venerdi', nei terreni destinati
all'esercizio dell'attivita' venatoria, ad eccezione dei terreni
di cui all'articolo 7, comma 9.
2. Nella zona delle Alpi il cacciatore puo' esercitare
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di
ammissione, dal 1° settembre fino al quarto giorno antecedente
la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni
esclusi il martedi' e il venerdi', nei terreni individuati al
comma 1.
3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza
deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e
deve adoperarsi affinche' i cani stessi non arrechino danno alla
fauna selvatica.
4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto
di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di
cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione
dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del
Comune competente per territorio.
5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A.,
delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di
imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto
dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente
interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio
provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
prove dei cani da ferma, con facolta' di sparo esclusivamente su
fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:
fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei
periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al
comma 6.
6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono
consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da
caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono
disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato,
sentita la Giunta regionale.
7. La Provincia, puo' istituire con le modalita' di cui al comma
5, nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, zone temporanee per
l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di
sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma
5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su
richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i
criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi
periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle
zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.
10. Le zone di cui al comma 5 lettere a), b) e c), e quelle di
cui al comma 7:
a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono
determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non
superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;
b) sono individuate su territori in cui e' consentito l'esercizio
venatorio;
c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo
rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e
cinofile riconosciute, puo' autorizzare, su fauna selvatica
appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento,
gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale
ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone
di ripopolamento e cattura.
12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, puo'
autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle
aziende agri-turistico-venatorie anche con facolta' di sparo e
nelle aziende faunistico-venatorie senza facolta' di sparo.
13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento
gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze
dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).
14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei
capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati e'
consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Societa'
amatori cani da traccia (SACT) e purche' abilitati in prove di
lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate
dalla Giunta regionale, che disciplina altresi' le modalita' per
il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia
previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A
tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui
all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni da svolgersi
con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori
degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate
di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti
protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente,
negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone
destinate a caccia riservata a gestione privata dal
concessionario dell'azienda venatoria.
Art. 14.
(Gestione delle oasi di protezione, delle zone di
ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare
di cani da caccia)
1. Le oasi di protezione, le zone di
ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, sono
oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:
a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante
interesse naturalistico;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole
ed allevamenti zootecnici;
d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico
delle specie maggiormente rappresentative.
2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese
relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario
nonche' il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o
catturati.
3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di
gestione, puo' stipulare convenzioni per l'affidamento in
gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e
cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con
associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.
4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di
cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui
all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con
le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile
nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli
o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di
cui al comma 3. Tale regolamento dovra' garantire la possibilita'
di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed
alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.
Capo III. Ambiti territoriali di caccia
Art. 15.
(Zona delle Alpi)
1. E' "zona delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'INFS e la Facolta' di scienze agrarie dell'Universita' degli Studi di Torino.
Art. 16.
(Caccia programmata)
1. La Regione Piemonte, in attuazione delle
indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno
stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone
l'impegno ambientale e venatorio negli
A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica
di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il
nomadismo venatorio.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunita' montane
e le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C.
e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000
ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione
geomorfologica e dei confini naturali, non superiore a 40.000
ettari.
3. La Giunta regionale puo', previa intesa con le Regioni
confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. e C.A.
interessanti due o piu' Province contigue.
4. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. e' determinata con
riferimento:
a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma
dell'articolo 6, comma 2;
b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di
mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e
venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.
5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli
A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessita' di procedere ad
una razionale gestione delle risorse faunistiche e purche'
l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di
programmazione dell'ambito territoriale di caccia, puo' stabilire
degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree
specifiche.
6. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. e'
deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate
richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
7. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e
C.A. e' effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..
8. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge,
adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare
la gestione della caccia programmata.
Art. 17.
(Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A.)
1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree
di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di
omogeneita' e sono delimitate da confini naturali. Essi sono
strumento di attuazione della programmazione e della gestione
faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui
all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli
obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento
dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle
aree interessate.
2. Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di
rispettiva competenza.
3. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. e' affidata a Comitati di
gestione.
4. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle
direttive regionali:
a) predispone il piano di utilizzazione del territorio
interessato per ogni annata venatoria con i programmi di
immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
b) promuove ed organizza le attivita' di ricognizione delle
risorse ambientali e della consistenza faunistica;
c) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;
d) propone l'istituzione e le modalita' organizzative, in forma
singola o associata con altri A.T.C. e C.A., di uno o piu' centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nonche' delle
strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e
all'adattamento in liberta' della fauna selvatica.
5. Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e
per le attivita' di cui al comma 4, puo' avvalersi della
collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in
scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero
diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma
universitario intermedio in materia faunistica.
Art. 18.
(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed
organi)
1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.
sono strutture associative di diritto privato aventi personalita'
giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in
considerazione delle finalita' d'interesse pubblico perseguite.
Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti
dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi
della Regione e delle Province.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge
e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle
disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice
civile, ove applicabili.
3. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione.
4. Il Comitato di gestione e' nominato dalla Provincia ed e'
composto da:
a) sei rappresentanti designati dalle associazioni delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, territorialmente presenti, scelti tra proprietari e/o
conduttori di terreni situati nell'A.T.C. e nel C.A.;
b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie
nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel
territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale piu' rappresentative, territorialmente presenti,
aventi residenza nella Provincia;
d) quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente
interessati.
5. Il Presidente e' nominato dal Comitato di gestione.
6. Il Comitato di gestione puo' eleggere nel suo seno un Comitato
esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i
termini proporzionali di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).
Art. 19.
(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e
partecipazione finanziaria)
1. La Giunta regionale, in base agli indici di
densita' venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, determina il numero dei
cacciatori ed i criteri di ammissibilita' dei residenti nella
Regione Piemonte.
2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono
essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei
cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di
quelli ammissibili per ogni C.A..
3. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di
gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di
partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di
caccia programmata.
Capo IV. Strutture private per la caccia e la produzione della fauna selvatica
Art. 20.
(Aziende faunisticovenatorie ed aziende agrituristicovenatorie)
1. La Giunta regionale, su richiesta degli
interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, puo'
autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed
aziende agri-turistico-venatorie.
2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalita'
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla
tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a
quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a
tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve
essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino
ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle
giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di
assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende
faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna
selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono
consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella
stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono
istituite ai fini di impresa agricola.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modifiche.
5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive
possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali
e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di
ripopolamento con le finalita' naturalistiche e faunistiche,
quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento
dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle
aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla
istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni
territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie.
7. Nell'ambito delle aziende faunistico-venatorie l'esercizio
venatorio e' consentito secondo i piani annuali di abbattimento
proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta
regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di
fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento per le finalita' faunistiche
in conformita' degli atti di concessione.
8. Salvo quanto disposto al comma 7, nelle aziende faunistico-venatorie
e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le specie non
comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica
specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate
nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di
carniere di cui all'articolo 46.
9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie
i danni provocati alle colture agricole dall'attivita' venatoria
e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal
concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.
10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
sono soggette a tassa di concessione regionale.
11. L'ammontare della tassa annuale e' stabilita dalle
disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai
sensi dell'articolo 54.
12. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende di cui al
comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente
legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di
cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 35,
comma 6.
Art. 21.
(Centri privati di riproduzione della fauna selvatica)
1. Sono centri privati di riproduzione di fauna
selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a
produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o
cooperativa. In tali centri e' vietato l'esercizio venatorio.
2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati
deve essere corredata da una relazione contenente:
a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco
delle particelle catastali interessate;
b) i programmi di produzione;
c) le previsioni relative ai controlli sanitari.
3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica puo'
essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna
selvatica appartenente alle specie cacciabili.
4. La gestione dei centri privati e' effettuata dal
concessionario in conformita' ad apposito disciplinare approvato
contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il
disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in
opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti
previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri
devono avere una estensione non inferiore a ettari 200 e non
superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche
delle specie destinate alla riproduzione.
5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non
puo' superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale
di ciascuna Provincia.
6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante
cattura incruenta. E' consentito il prelievo mediante
abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale
dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel
provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari,
accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per
territorio.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna
selvatica ai fini di impresa agricola di cui al comma 6.
Art. 22.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a
scopo alimentare)
1. La Giunta provinciale, sulla base di
apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge puo' rilasciare, a
persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto
e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento o a scopo alimentare. Non e' consentito
l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla
cui osservanza e' tenuto l'allevatore, con particolare
riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di
tenere apposito registro riportante i dati essenziali
sull'andamento dell'allevamento.
3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza
veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale
competente per territorio.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti
di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di
nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del
contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.
5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1
disciplinano altresi' il prelievo, con i mezzi di cui
all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di
cattivita', operato esclusivamente da parte del titolare
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.
6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato
dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare
semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I
titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti
al rispetto delle norme regionali.
Art. 23.
(Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e
amatoriale)
1. La Giunta provinciale, sulla base di
apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo
l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di
fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona
nominativamente indicata.
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli
emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti.
3. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono
essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle
specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita,
il numero progressivo o la matricola o il numero
dell'autorizzazione dell'allevatore.
4. L'allevatore e' tenuto a denunciare entro dicembre gli
esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La
denuncia e' presentata alla Provincia e deve contenere i dati
riportati sugli anelli inamovibili.
5. E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari
avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente
articolo e la cui caccia e' vietata in Piemonte, salvo che siano
dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie,
idoneo alla identificazione e purche' siano documentati con
certificato di provenienza attestante la nascita in cattivita'.
6. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre
possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente
denunciati.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli animali appartenenti alle specie esotiche.
Capo V. Strutture amministrative, attivita' di studio e ricerca
Art. 24.
(Comitato regionale di coordinamento delle attivita' venatorie
e per la tutela della fauna selvatica)
1. E' istituito il Comitato regionale di
coordinamento delle attivita' venatorie e per la tutela della
fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. Esso e' composto da:
a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di
Presidente;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con
delega in materia;
c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o
biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione
dell'Universita' degli Studi;
d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o
forestali, su designazione dell'Universita' degli Studi;
e) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste
riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
g) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione.
h) un rappresentante dell'ENCI;
i) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della fauna
selvatica (CIC);
l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C.
per ciascuna provincia;
m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A.
per ciascuna provincia;
n) un esperto in tipica fauna alpina.
3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di
insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al
Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni
fino alla costituzione del nuovo Comitato.
4. I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal
Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f),
g), h), i), l) e m) il Presidente della Giunta regionale procede
alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta
regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali
lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il
potere di surroga.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore
competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne
cura la conservazione.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del
Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano
in eta' tra gli altri componenti.
8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti
regionali in materia faunistico-venatoria e puo' proporre alla
Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria
del territorio. E' convocato dal Presidente almeno due volte
l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini
dell'attuazione della legge; puo' inoltre essere convocato
qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in
quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute,
un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai
sensi della normativa regionale vigente in materia.
Art. 25.
(Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione
della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie)
1. Presso ogni Provincia e' istituito il
Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il
Comitato ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi
programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali
degli A.T.C. e dei C.A..
In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di
collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi
dei singoli ambiti venatori.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale con
delega in materia, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente del competente Servizio provinciale o suo
delegato;
c) un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. designato dai
rispettivi organi di gestione;
d) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o
biologiche ovvero in medicina veterinaria;
e) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze
agrarie o forestali;
f) un rappresentante delle guardie delle Province ed un
rappresentante delle guardie giurate venatorie;
3. Il Comitato e' costituito dalla Provincia, con nomina dei
componenti, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento
del Consiglio provinciale, decade unitamente al Consiglio
provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla
costituzione del nuovo Comitato.
4. Le designazioni di competenza dei Comitati di gestione di cui
al comma 2, lettera c) devono pervenire alla Provincia entro
trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa
provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.
5. Il Comitato consultivo provinciale formula pareri e proposte
in materia faunistico-venatoria, e' convocato dal Presidente
almeno due volte l'anno e puo' altresi' essere convocato qualora
ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario della Provincia.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del
Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal piu' anziano
di eta' tra gli altri componenti.
8. La Provincia puo' corrispondere ai componenti del Comitato di
cui al comma 1, in quanto spettante, per ogni effettiva
partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso
delle spese di viaggio.
Art. 26.
(Attivita' di studio e ricerca)
1. La Giunta regionale, per realizzare gli
obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche
sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna
selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali
compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonche'
sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate
dall'azione antropica.
2. A tal fine, la Giunta regionale puo' avvalersi della
collaborazione dell'INFS, dell'Universita' degli Studi, dei
servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti,
amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata
competenza.
3. Per migliorare la preparazione specifica del personale
addetto, la Giunta regionale puo' organizzare corsi di
aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e
seminari di studio; puo' inoltre istituire borse di studio, per
il perfezionamento professionale, a favore di coloro che
partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline
naturalistiche.
Art. 27.
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui
all'articolo 26, e' istituito nell'ambito della struttura
regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio
regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme
sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale
regionale.
2. I compiti dell'Osservatorio sono:
a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni
animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e
svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;
b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;
c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici
aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla
salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali
nonche' agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in
agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi
direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni
pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;
d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i
censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con
particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni
svernanti e nidificanti;
e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per
caposquadra per cacce speciali, nonche' per la preparazione di
cacciatori di ungulati con metodi selettivi;
f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati
nell'attivita' venatoria; costituire una banca dati quale
strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in
materia;
g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni
venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni
pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie
per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla
salvaguardia delle produzioni agricole.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura
cui fa riferimento l'Osservatorio puo' avvalersi della
collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province,
delle amministrazioni pubbliche, degli enti strumentali
regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Universita'
degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o
di esperti di elevata e specifica capacita' professionale,
nonche' del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla
politica regionale delle aree protette di cui all'articolo 21
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in
materia di aree protette Parchi naturali, riserve naturali, aree
attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).
Art. 28.
(Attivita' ispettiva in materia faunistica)
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui
agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per
l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attivita'
relative alla gestione programmata della caccia ed al
funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della
struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la
funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i
seguenti compiti:
a) verifica delle attivita' degli organismi di gestione degli A.T.C.
e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai
regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei
piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari
delle norme e delle disposizioni regionali in materia di
concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei
contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalita' di cui agli
articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi
per attivita' inerenti a progetti speciali;
d) verifica delle attivita' concernenti il regolare svolgimento
dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie
volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e
dei cacciatori.
Capo VI. Attivita' aventi ad oggetto la fauna selvatica
Art. 29.
(Controllo della fauna selvatica)
1. Il controllo delle specie di fauna selvatica
previsto all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, e'
delegato alle Amministrazioni provinciali. La Giunta regionale,
al fine di preservare l'integrita' biogeografica della fauna
regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali che si
avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie
alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti, puo' autorizzare, anche su
proposta delle organizzazioni professionali agricole provinciali,
piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province con
la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi
ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento
stessi, nonche' dalle guardie venatorie volontarie.
3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del
completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui
al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie, e' autorizzato dalla
Giunta regionale.
4. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo
mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di
verifica, da parte dell'INFS, dell'inefficacia di tali
interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono
autorizzare piani di abbattimento.
5. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui
provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei
piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta
regionale una relazione contenente i dati relativi alle
operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri
urbani e' autorizzato dalla Provincia su parere dell'Azienda
sanitaria regionale competente.
7. Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle
Province o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie, puo' vietare o ridurre la
caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui
all'articolo 18 della legge 157/1992, anche per periodi limitati
ed ambiti definiti.
8. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui
all'articolo 2 della legger. 12/1990, il controllo delle specie
di fauna selvatica e' esercitato in conformita' a quanto disposto
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi
finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed
ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve
naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed
integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle
attivita' di controllo faunistico, i piani di abbattimento
selettivo di cui all'articolo 4 della l.r. 36/1989, proposti
dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere
corredati dal parere favorevole della Giunta provinciale.
Art. 30.
(Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a
scopo di ripopolamento)
1. La Provincia, sentiti gli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30
settembre di ciascun anno un piano delle attivita' e degli
interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento
e nei centri pubblici di riproduzione;
b) la cattura di selvatici provenienti da:
1) parchi nazionali e regionali;
2) zone di ripopolamento e cattura;
3) aree dove ci siano necessita' di cattura per motivi agricoli o
di equilibrio faunistico;
c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle
zone di protezione.
2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e
vengono effettuate dalle guardie delle Province con la
collaborazione delle guardie volontarie delle associazione
venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed
agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato
l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici
presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti
parchi, secondo le procedure previste dalla l.r. 36/1989.
3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi
con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle
guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A..
4. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'INFS, anche
su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A.,
al fine di ripristinare l'habitat delle specie, puo' autorizzare
l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente
presente la tipica fauna alpina.
5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della
fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni
anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e
fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di
cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.
6. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,
nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni
vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle
immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia
programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni
anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla
Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per
l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni
effettuate.
7. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere
adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
8. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso
strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di
preambientamento dei soggetti nati in cattivita' da immettere sul
territorio.
9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di
garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i
capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti
dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul
luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari
delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i
quali rilasciano o negano il nulla osta.
10. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre
apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito
l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.
11. E' comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione
per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia
nonche' per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie,
immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra
il 1° aprile e la data di chiusura della caccia.
12. E' sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul
territorio regionale:
a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona
piemontese;
b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori
ai 1200 metri sul livello del mare.
13. E' comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna
alloctona.
14. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non
autorizzati.
Art. 31.
(Cattura e inanellamento a scopo scientifico)
1. La Giunta regionale, su parere dell'INFS,
puo' concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per
ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari,
al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia
naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di
mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati
anche su territori ove e' vietato l'esercizio venatorio.
2. Non e' mai consentita l'utilizzazione per attivita' di
vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.
3. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico e' autorizzata dalla Giunta regionale
ed e' organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'INFS; tale attivita' funge da schema nazionale di
inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' comunque essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata
dalla Giunta regionale, su parere dell'INFS. La concessione
dell'autorizzazione e' subordinata alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto,
ed al superamento del relativo esame finale.
4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente
scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta
regionale puo' autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un
raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600
intorno ai punti di osservazione.
5. E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli
inanellati di darne notizia all'INFS o al Comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al Comune di
trasmettere l'informazione al predetto Istituto.
Art. 32.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'importazione dall'estero di fauna
selvatica viva, purche' corrispondente per specie e sottospecie a
quelle presenti sul territorio regionale, puo' effettuarsi solo a
scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente
a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per
ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune
garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli
sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attivita' di cui al comma 1 sono
rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali su parere dell'INFS e previo nulla-osta favorevole del
Ministero della sanita' nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
4. Su ogni partita introdotta i Servizi veterinari delle Aziende
sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali,
controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di
laboratorio.
Art. 33.
(Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e
disponibilita' materiale di fauna selvatica)
1. La Giunta regionale e le Province possono
costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e
delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero,
cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in
particolare di quelli appartenenti a specie protette.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso
fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita' di fauna
selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna
entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui
e' avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per
territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di
recupero o, se l'esemplare e' morto, ad una destinazione di
pubblica utilita'. Qualora la specie rinvenuta appartenga a
specie protetta e' fatto obbligo di segnalare il ritrovamento
alla Regione.
3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna
selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede
a liberarla in localita' idonea tramite i propri agenti.
Art. 34.
(Attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di
trofei)
1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed
imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, e'
subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle
imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un
anno dall'entrata in vigore della legge, rilascia
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di imbalsamazione a
seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al
comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche
dell'imbalsamazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione
composta da:
a) un esperto in legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto
in vertebrati omeotermi;
c) un laureato in veterinaria;
d) un esperto in tecniche di tassidermia;
e) un perito conciario.
4. L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avra'
ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:
a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla
detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento
all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;
c) tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da
impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle
precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e
smaltimento.
5. La Commissione esprime giudizio di idoneita' se l'esito
risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.
6. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei
di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono
attivita' di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte
e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata
in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere
di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la
loro attivita' al Presidente della Provincia.
7. L'esercizio dell'attivita' di imbalsamazione e' svolta senza
fine di lucro da amatori non cacciatori.
8. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di
esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto
di caccia o di abbattimento, purche' catturata nel rispetto delle
norme venatorie vigenti;
b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia
protetta ai sensi della vigente normativa;
c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purche'
il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che
l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano
avvenuti in conformita' alla normativa vigente in materia e non
si tratti di specie protette da accordi internazionali;
d) alla fauna domestica.
9. E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in
cui ne e' consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui
sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente
autorizzati.
10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare
l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di
parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.
11. E' consentita la detenzione di trofei e preparazioni
tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.
12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di
modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle
preparazioni tassidermiche.
13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di
mammiferi ed uccelli in difformita' alle disposizioni del
presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le
cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.
14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve
segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di
esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto
di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel
calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle
appartenenti alla fauna esotica.
15. La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta,
oltre alla revoca dell'autorizzazione, l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 157/1992, per chi
detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi
cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel
calendario venatorio.
16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle
norme del presente articolo.
Capo VII. Esercizio della caccia: autorizzazione e requisiti
Art. 35.
(Esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria si svolge in base ad
una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992
e dalla presente legge.
2. Per poter esercitare l'attivita' venatoria nella regione e'
necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi
o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di
lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per
ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali
ed a cose, nonche' una polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale
di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente. I
massimali sono soggetti alle variazioni previste dalle leggi
nazionali vigenti in materia.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le
modalita', nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui
all'articolo 48, e degli animali a cio' destinati.
4. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per
abbatterla o catturarla.
5. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto
dalla presente legge e' vietato.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco l'attivita'
venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante nella zona Alpi;
b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti
territoriali di caccia programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni
della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
Art. 36.
(Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali)
1. L'esercizio venatorio e' precluso nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, ove individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 37.
(Opzioni sulla forma di caccia prescelta)
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in
via esclusiva, a norma dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992,
ha durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo
precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa
pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione
contenuta nel tesserino regionale. L'opzione sulla forma di
caccia puo' essere riesaminata soltanto in presenza di cambio di
residenza anagrafica e per ragioni di salute formalmente
comprovate. La variazione non puo' comunque avvenire durante
l'annata venatoria.
2. Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 40
e 41, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in
vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione
alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di
detto conseguimento.
3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi
alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.
Art. 38.
(Appostamenti)
1. Sono consentiti appostamenti purche'
temporanei.
2. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad
una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature
smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non
comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio
venatorio per non piu' di una giornata di caccia. Al termine
della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato
per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle
stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti
appostamenti, qualora necessitino di preparazione del sito, sono
soggetti al consenso del conduttore del fondo, sia esso un
privato cittadino o un ente pubblico.
3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non puo' essere
effettuata mediante taglio di piante o di rami, ne' con l'impiego
di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea
protetta ai sensi delle leggi vigenti.
4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione
spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li
ha cagionati ai sensi del codice civile.
5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale
da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei
frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto
di metri 150.
Art. 39.
(Il tesserino regionale)
1. Chiunque intenda esercitare la caccia
nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del
relativo tesserino predisposto dalla Regione.
2. Il rilascio del tesserino e' subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di
caccia rilasciato dalla competente autorita' statale;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa
quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui
all'articolo 35, comma 2;
d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata
venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro
il 30 settembre.
3. Il tesserino e' valido per un'annata venatoria e si intende
automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o
revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il
titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di
aver provveduto a denunciare il fatto all'autorita' di pubblica
sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle
tasse di concessione regionale relative all'abilitazione
venatoria.
5. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C.
o il C.A. in cui e' autorizzato ad esercitare l'attivita'
venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli
appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o
nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio
e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.
6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende
praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in
possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato
secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per
l'esercizio dell'attivita' venatoria il cacciatore e' comunque
tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale
e nella presente legge.
Art. 40.
(Abilitazione venatoria)
1. Per il rilascio della prima licenza di porto
di fucile per uso di caccia nonche' per il rinnovo della stessa
in caso di revoca e' richiesta l'abilitazione venatoria.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato
presenta domanda alla Provincia nel cui territorio risiede
allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato di idoneita' all'esercizio venatorio rilasciato
dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende
sanitarie regionali o dalle strutture sanitarie militari o della
Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente
ed in attivita' di servizio.
3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni
alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la
sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32
della legge 157/1992.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la
prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi
precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', ferma
restando la possibilita' di esercizio effettivo al compimento di
tale eta'.
Art. 41.
(Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi)
1. Il titolare della licenza di caccia che
intende esercitare l'attivita' venatoria in zona delle Alpi ed e'
privo del certificato di abilitazione, anche se residente in
altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui
all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di
abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un colloquio,
di possedere nozioni sufficienti relativamente a:
a) specie alpine, protette e oggetto di caccia;
b) biologia delle medesime;
c) armi consentite;
d) disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona
delle Alpi.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio
venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40.
3. La Giunta regionale, in accordo con i C.A., organizza sotto
stretto controllo delle Province corsi di abilitazione per la
caccia di selezione agli ungulati. Conseguita l'abilitazione,
viene rilasciata apposita attestazione al cacciatore, che e'
obbligato a partecipare ai censimenti per almeno un anno solare
ed a partecipare ad una stagione venatoria come solo
accompagnatore, non pagante, di un cacciatore che abbia
un'esperienza di almeno tre anni negli abbattimenti selettivi. La
presenza alla caccia selettiva deve essere certificata dal
cacciatore "anziano" e vistata dal C.A.
4. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione
per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore
puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da
altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio
venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non
abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che
comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi
dell'articolo 32 della legge 157/1992.
Art. 42.
(Commissione d'esame)
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina,
entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del
Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una
commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione
venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di tassidermia.
2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella
effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate
fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti
possono essere riconfermati per non piu' di una volta in via
continuativa.
3. Ogni commissione e' composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di
legislazione, con funzione di Presidente;
b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione
in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia,
armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di
salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso;
di questi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze
naturali ed uno in scienze agrarie o forestali;
c) un funzionario della Regione.
4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b)
avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a
curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie
discipline.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
Provincia.
6. Non possono essere nominati come componenti della commissione
dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste
e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.
7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico
della Regione e sono regolati con le procedure della legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di
commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso
l'Amministrazione regionale).
Art. 43.
(Esame di abilitazione venatoria)
1. Per il superamento dell'esame di
abilitazione venatoria occorre:
a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni
sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;
b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso
delle armi da caccia.
2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice
esprime giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato.
L'abilitazione e' concessa se il giudizio della commissione e'
favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.
3. Il candidato giudicato non idoneo e' ammesso a ripetere
l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla
data del precedente esame.
4. Le prove d'esame sono pubbliche.
5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i
seguenti temi:
a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la
tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni
di "fauna", "fauna stanziale", "fauna
migratoria"; tesserino regionale, abilitazione venatoria,
assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili,
giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui
e' vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani,
appostamenti, modalita' di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi
di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per
l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori
e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;
b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della
Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche;
caratteristiche delle specie selvatiche di interesse
naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei
mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle
specie protette e a quelle particolarmente protette;
c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle
produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura,
ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente
conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle
colture agricole in rapporto all'attivita' venatoria, norme di
sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;
d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la
caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi
durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione
degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di
altri;
e) norme di pronto soccorso.
6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei
candidati, puo' predisporre un testo contenente le principali
nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da
distribuire a cura delle Province al momento della presentazione
della domanda.
Capo VIII. Esercizio della caccia: specie, tempi, carniere, modalita' e mezzi
Art. 44.
(Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio e'
consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15
dicembre: lepre comune (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre: fagiano (Phasianus colchicus), quaglia (Coturnix
coturnix), tortora (Streptopeia turtur), beccaccia (Scolopax
rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago);
c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla
Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della
presente legge: pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix
perdix);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus
philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas
Platyrhynchos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus
corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica
pica), nonche' la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di
prelievo;
e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a
piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione
dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (Lagopus
mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris
graeca), lepre bianca (Lepus timidus);
f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a
piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi
accertanti la densita' e la composizione delle popolazioni,
proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta
regionale: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus
capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis
musimon);
g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona
faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona
faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).
2. La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella
predisposizione annuale del calendario venatorio di cui
all'articolo 45 puo' ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i
periodi dell'esercizio dell'attivita' venatoria.
3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di
monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio
venatorio e' consentito esclusivamente sulla base di piani
numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle
stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli
organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe
l'esercizio venatorio sara' consentito dal 1998. Per le annate
1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe e' consentito
con l'esclusione delle giornate di lunedi', martedi', giovedi' e
venerdi'.
4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo,
camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio e' consentito in
base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati
dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C.
e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che
determinino la densita' delle popolazioni e la composizione delle
stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e
giovani.
5. La Giunta regionale, sentito l'INFS, puo', per determinate
specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realta' territoriali, modificare i periodi dell'esercizio
venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e
comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo
indicati nel comma 1° La stessa disciplina si applica anche per
la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a
tali specie puo' essere autorizzato dal 1° agosto, con
esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel
rispetto dell'arco temporale previsto all'articolo 18, comma 1
della legge 157/1992.
Art. 45.
(Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale, sentito l'INFS e il
Comitato regionale di cui all'articolo 24, entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per
l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla
stagione venatoria.
2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria,
riguarda i seguenti oggetti:
a) specie cacciabili e periodi di caccia;
b) giornate e orari di caccia;
c) carniere giornaliero e stagionale;
d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) periodi, modalita' per l'addestramento dei cani da caccia e
loro impiego durante la stagione venatoria.
3. I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani
di prelievo selettivi di cui all'articolo 44, comma 4 sono
trasmessi alle Province che provvederanno a darne adeguata
pubblicita'.
4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale,
sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24,
pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati
nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo
numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di
monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio,
daino, muflone, stabilendo altresi' le modalita' con cui
conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al
fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui
piano di prelievo sia stato completato.
5. Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo
numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con
i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono
essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi
pretori di tutte le amministrazioni interessate, alle sedi di
tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli
organi di informazione, compresi quelli locali; deve altresi'
essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti
responsabili della vigilanza venatoria.
6. A partire dalla stagione venatoria 1999-2000, gli organismi di
gestione degli A.T.C. e dei C.A. trasmettono entro il 15 giugno
di ogni anno alla Giunta regionale, oltre ai dati dei censimenti
per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica
fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli
ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle
popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle
migratorie.
7. Con il termine "censimento" si intende ogni
operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla
fauna selvatica presenti in un determinato territorio. Sono
compresi in questa definizione sia i conteggi totali sia i
conteggi mediante opportuni indici di abbondanza.
Art. 46.
(Carniere giornaliero e stagionale)
1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore e'
consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica
di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte,
coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle
specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di
non piu' di due beccacce.
2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo'
abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna
selvatica cosi' stabiliti:
a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un
capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca:
complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi
per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e
lepre bianca;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venti capi annuali
per specie.
3. Il carniere stagionale di cui al comma 2 lettera a) puo'
essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di
abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su
richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,
previa verifica della consistenza delle specie o dei danni
arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo'
inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie
migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma
2, non superiore a cinquanta di cui non piu' di dieci scolopacidi
e trenta tra anatidi e rallidi.
5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale puo'
prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto
conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni
oggetto di caccia.
Art. 47.
(Giornate e orario di caccia)
1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/1992,
il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della
caccia programmata, puo' esercitare l'attivita' venatoria
esclusivamente nelle giornate di mercoledi', sabato e domenica.
2. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi destinato
alla gestione della caccia programmata, e' consentito nelle
giornate di mercoledi' e domenica. Per la caccia di selezione
agli ungulati, l'esercizio venatorio e' consentito per non piu'
di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di
lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica, in ogni A.T.C.
e in ogni C.A. .
3. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione
privata e nelle zone di cui all'articolo 13 l'esercizio venatorio
e' consentito tutti i giorni, fatti salvi i limiti di cui ai
commi 4, 5 e 6 e fermo restando il limite massimo di giornate
consentite per ciascun cacciatore.
4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di
cui all'articolo 41, la caccia e' consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto.
5. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un
ora dopo il tramonto.
6. L'esercizio venatorio e' consentito per non piu' di due giorni
consecutivi ed in ogni caso e' vietato in tutto il territorio
regionale nelle giornate di martedi' e venerdi'.
Art. 48.
(Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria e' consentita con
l'uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di
contenere non piu' di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri
5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito altresi' l'uso del fucile a due o tre canne (combinato),
di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12
ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri
5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
3. Nella zona faunistica delle Alpi, e' vietato l'uso del fucile
con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed
automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non
contenere, oltre il colpo in canna, piu' di un colpo; e' altresi'
vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica ed automatica.
4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata e' consentito
esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati
nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del
cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli
interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29.
5. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi. La
detenzione del falco e' consentita nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n 150 (Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive modifiche, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute
e l'incolumita' pubblica).
6. L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti
nelle zone di cui all'articolo 13, comma 5 od in altre zone
appositamente individuate dalla Giunta regionale.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia
e' autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle
armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.
8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Capo IX. Divieti, vigilanza, sanzioni
Art. 49.
(Altri divieti)
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi
nazionali sulla caccia, e' vietato:
a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito
territoriale diverso da quello assegnato;
b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza
minore di metri 1.000 dai valichi montani;
c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di quattro cani
per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie
fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed
ungulati.
e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a
riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonche'
quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare
fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a
centimetri 45;
g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario
di caccia e l'uso di richiami elettronici;
h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai
fini dell'esercizio venatorio;
i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione
per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; e' facolta'
della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da
neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i
tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati
oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto
dall'articolo 29;
m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200
metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata;
n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di
mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli
nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli
articoli 29, 30 e 31;
o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore
a 100 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata, dalle aziende
faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie,
dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto
salvo quanto stabilito dall'articolo 13;
p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino;
q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al
fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di
caccia riservata per scopi venatori;
r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica
durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29.
s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata
dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di
gestione dei parchi.
t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna
selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di
contrassegno inamovibile;
u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che
per l'attivita' di inanellamento di cui all'articolo 31;
v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la
cattura di fauna selvatica;
z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella
lecitamente abbattuta, la cui detenzione e' consentita ai sensi
dell'articolo 44.
Art. 50.
(Pubblicita' di zone speciali e luoghi di divieto mediante
tabelle)
1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da
tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.;
oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e
cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da
caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della
legge 157/1992; aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie;
beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone
militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di
cui all'articolo 21 della legge 157/1992.
2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona
a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge
regionale di riferimento, la dizione "divieto di caccia",
ove pertinente, in conformita' al modello approvato dalla Giunta
regionale.
3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della
zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una
altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50
l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano
visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di
norma visibili le due contigue.
4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua,
le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti
emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.
5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono
stato di conservazione e di leggibilita'.
6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al
comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la
titolarita' o la gestione.
7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice
penale e' sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di
cui ai commi precedenti.
Art. 51.
(Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla
vigilanza venatoria)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza
sull'attivita' venatoria e' affidata:
a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
b) alle guardie delle Province;
c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole
e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,
alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale
dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie
giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonche' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute
da leggi regionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di
norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, e'
vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e'
vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro
funzioni.
4. La Provincia coordina l'attivita' delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e
le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della
legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli
agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in
materia.
6. Il riconoscimento della qualita' di guardia venatoria
volontaria e di guardia ecologica e' subordinato alla frequenza
dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla
Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneita',
rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un
apposito esame.
7. La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione
d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il
medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalita' di
svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.
8. La Commissione e' composta da sei esperti nelle discipline
previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e
da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve
essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti
di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria
volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge,
non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 6.
10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.
Art. 52.
(Rapporti sull'attivita' di vigilanza)
1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo
di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della
presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata
relazione sulle attivita' di sorveglianza effettuate nella
precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la
tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto
riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. I questori competenti per territorio comunicano al Presidente
della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno,
i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate
nell'anno precedente.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo
concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per
l'ambiente.
Art. 53.
(Sanzioni amministrative)
1. Fermo restando quanto altro previsto
dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa
in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono
cosi' sanzionate:
a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita'
all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da
lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca
dell'autorizzazione;
b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da
lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi
per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da lire 300
mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione
amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire
4 milioni 800 mila;
e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1
milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato
dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200
mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della
prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni
trasgressore;
i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e
tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione
dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a
lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono
ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di
esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna
alpina;
m) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle
giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrative da
lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600
mila;
n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi
forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
o) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle
disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila
a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da
quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati:
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200
mila;
q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di
fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992:
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila;
r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del
cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600
mila;
s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie
e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500
mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;
t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100
mila a lire 600 mila;
u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione
della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per
ciascun capo; la sanzione e' triplicata nel caso si tratti di
cinghiale o di specie alloctona;
v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali
sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da
lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione
all'allevamento;
z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione
della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformita'
all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da
lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da
uccellagione salvo che per le attivita' previste dall'articolo 26
della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila;
bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica
oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di
cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente
normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire
che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza
nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;
dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti
previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge:
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200
mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300
mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati
liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi
ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione
200 mila;
ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi
vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende
venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per
ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in
piu';
gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per
l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento
temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti:
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800
mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie
alloctone la sanzione e' da lire 1 milione a lire 6 milioni;
ii) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo
dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
ll) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta di uova o
nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in
stato di necessita': sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila;
mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni
indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992:
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200
mila;
nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle
legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in
attualita' di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e
fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di
danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila
a lire 1 milione 200 mila;
pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i):
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800
mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600
mila a lire 3 milioni 600 mila;
qq) violazioni delle disposizioni della presente legge e del
calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente
articolo: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600
mila.
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove
ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:
a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi
indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q),
z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3
della legge 157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi
sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno
che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno
restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli
interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex
articolo 16 della legge 689/1981;
b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al
comma 1, lettere aa), bb);
c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera oo).
3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente
della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo
20 della legge 689/1981.
4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge
157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985,
n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni
per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di
illeciti amministrativi).
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z) il
tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il
provvedimento di sospensione e' disposto dalla Provincia
competente per territorio, previa comunicazione da parte della
Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del
procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla
competente autorita' regionale di rapporto ex articolo 17 della
legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di
opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di
trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta
opposizione. E' sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai
piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di
abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella
caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla
classe di eta' o in orari non consentiti.
6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della
Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla
Regione.
Capo X. Tasse, contributi, indirizzi, premi
Art. 54.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
1. In materia di tasse sulle concessioni
regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo
1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al
giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.
2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche sono
sostituiti cosi' come stabilito nella Tabella A allegata alla
presente legge.
Art. 55.
(Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla
fauna selvatica e dall'attivita' venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere
approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita'
venatoria, e' costituito a cura della Regione un fondo destinato
alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori
dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale
previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come
segue:
a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla
fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione
della fauna selvatica;
b) agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati
dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della
caccia.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito
provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i
meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la
gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.
4. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo
delegato;
b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere
provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute;
e) un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni
Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di
gestione;
f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e
dall'attivita' venatoria nei terreni utilizzati per centri
privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie,
aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e
gare cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la gestione.
I danni devono essere risarciti entro novanta giorni
dall'accertamento.
6. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo e'
tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al
Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro
trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici
regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei
centottanta giorni successivi.
Art. 56.
(Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel
piano faunisticovenatorioregionale)
1. La Giunta regionale concede contributi ai
proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico
regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure
dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purche'
tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno
quinquennale per i fini di cui al comma 2.
2. A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le
Comunita' montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei
fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il
territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei
mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il
ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la
differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche'
dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento,
della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della
manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica.
3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni
circa il tipo, la dislocazione, la quantita' degli interventi, la
misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono
trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati
da relazioni illustrative degli interventi proposti.
4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:
a) la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio
regionale e provinciale;
b) l'idoneita' tecnica;
c) la congruita' della spesa.
5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno,
approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi
disponibili.
6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere
revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno
del destinatario venga meno o non sia adeguato.
7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la
Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del
Comitato di cui all'articolo 55, comma 4.
Art. 57.
(Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il
ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica
nelle zone di protezione)
1. La Provincia prevede, all'interno dei piani
di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire
interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con
particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane,
alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla
protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a
oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri
pubblici di riproduzione.
2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il
ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica,
i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la
dislocazione, la quantita' degli interventi, la misura degli
interventi e il loro costo complessivo.
3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli
interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni
successivi, la Provincia corredera' il programma con un quadro
riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione
ed osservazioni.
4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del
fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa
almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente
significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora
l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.
5. Per una medesima iniziativa non e' ammesso il cumulo dei
benefici.
6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la
Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto
dall'articolo 56, comma 7 e lo ripartisce e lo assegna alle
singole Province sentito il comitato regionale di cui
all'articolo 55, comma 3.
Capo XI. Disposizioni finanziarie, finali, abrogative e transitorie
Art. 58.
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati
come segue:
a) "Proventi delle tasse di concessione regionale per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri
privati di riproduzione di fauna selvatica";
b) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in
materia di caccia e di tutela faunistica".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di
concessione regionale di cui all'articolo 54, come determinate
dalle tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di
spesa relativi alle materie caccia e pesca.
3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, con la legge di approvazione del
bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura
complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1,
introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di
previsione della spesa:
a) "Trasferimenti di fondi alle Province per il risarcimento
e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui
all'articolo 55, comma 2, lettera a)";
b) "Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il
risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna
selvatica e dalle attivita' faunistico-venatorie di cui
all'articolo 55, comma 2, lettera b)";
c) "Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli
inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 56";
d) "Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la
salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di
cui all'articolo 57";
e) "Spese per il finanziamento di studi, ricerche,
consulenze, indagini ed attivita' in materia faunistico-venatoria,
anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme
relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito
dell'attivita' dell'Amministrazione regionale), nonche' per
interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente
a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della
caccia";
f) "Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia
di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di
fauna selvatica di cui all'articolo 30, e per gli interventi in
materia di tutela della fauna e disciplina della caccia";
g) "Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento
dei fini istituzionali";
h) "Contributi al 'Fondo regionale per la montagna'
finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino
dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo
sviluppo dell'occupazione, anche per gli scopi di cui
all'articolo 56, in misura non superiore al due per cento dei
proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale
in materia di caccia e pesca".
3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono
stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge.
Art. 59.
(Norma abrogativa)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela
della fauna e la disciplina della caccia), salvo quanto
espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge;
b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;
c) legge regionale 22 aprile 1988, n. 22;
d) legge regionale 11 agosto 1994, n.31 (Calendario venatorio
regionale 1994/1995).
e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni
provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al
calendario venatorio), fatto salvo quanto espressamente previsto
dall'articolo 60 della presente legge.
Art. 60.
(Norma transitoria e finale)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate
ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 60/1979, come
da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 22/1988,
continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello
stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista
dall'articolo 20 della presente legge ed all'articolo 16 della
legge 157/1992.
2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10
della legge regionale 60/1979, cosi' come modificati dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985, sono confermate
fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10
della legge 157/1992.
3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28
della legge regionale 60/1979, cosi' come modificati dagli
articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38/1985, sono regolati
dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in
vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.
4. Sono comunque fatte salve, in deroga ai limiti territoriali,
le zone di allenamento ed addestramento cani, esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in
attuazione della l.r. 53/1995 conservano validita' ed efficacia
purche' i contenuti non contrastino con la presente legge.
6. In fase di prima applicazione della legge il comitato
regionale di cui all'articolo 24, quello provinciale di cui
all'articolo 25 e le commissioni d'esame di cui all'articolo 42,
sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
7. Le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54,
comma 2, per le aziende faunistico-venatorie si applicano a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
8. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'articolo 54, comma 2, si
applica nei nuovi importi a partire dall'esercizio venatorio
successivo a quello in corso all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 61.
(Urgenza)
1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A.
Tabella A: (articolo 54, comma 2)
- Titolo II caccia e pesca
OMISSIS