ALLEGATO A 

REGIONE PIEMONTE

La Giunta regionale

Visto l’art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996

vista la D.G.R. n. 1-6149 del 12/6/2007 come modificata con D.G.R. n. 37-6186 del 18/6/2007

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA

STAGIONE 2007/2008

 

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2007 e termina il 31 gennaio 2008.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività

venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può

esercitare l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate

di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo

le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il

territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al

tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti

alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici

di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta

regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai

comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti,

qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e

dai CA e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al

31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L'esercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente da appostamento

temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con

l'ausilio dei cani, ed agli ungulati.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna

selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di

monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro

anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero

massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali

con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca

nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento

della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA previa

verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un

numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett.

a), b), c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi

mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 15 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;

- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45

- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

ORA SOLARE

- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia negli ATC o nel CA

ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona di

pianura e dal 1 settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio

in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività

venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

6.2. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100

metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turisticovenatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in

materia.

 

L’ASSESSORE ALLA TUTELA DELLA FAUNA

E DELLA FLORA

Mino TARICCO

 

LA PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Mercedes BRESSO

 

  

ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

 

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino

regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 39, comma 2 della l.r. 70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell'annata precedente

al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria

successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato

ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente

nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso

l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione

Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti

nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio

regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l’attività.

1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve

perforare in modo evidente l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed

annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di

deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del

cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca è fatto obbligo di

annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni

o all’estero, che esercitano l’attività venatoria negli ATC o nei CA, viene rilasciato apposito tesserino

aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino

venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni

circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli ATC o dai CA

ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto

al rilascio, all’atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l’annata venatoria successiva. Per i

cacciatori che esercitano l’attività esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie

si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39,

comma 4 della l.r. 70/96.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito

tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo

restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività

venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di

cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente alla perforazione delle giornate

di caccia e all'annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione

faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta

regionale.

2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in

altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi e che esercitano l’attività venatoria

esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV) la Direzione

Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari appositi tesserini venatori aggiuntivi. Tale

documento è consegnato, dal direttore concessionario, o da un suo incaricato, verificato il possesso

dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività venatoria, al cacciatore foraneo che abbia dichiarato di

non essere già in possesso di analogo tesserino rilasciato da altra AFV o AATV. Sul tesserino dovrà

essere riportato il nominativo del cacciatore ed i suoi dati anagrafici. Il tesserino anzidetto è utilizzabile

dal possessore per esercitare l’attività venatoria in qualunque altra AFV o AATV del Piemonte. La

matrice dovrà essere conservata a cura del direttore concessionario e trasmessa al termine della

stagione venatoria al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte.

All’atto del rilascio il direttore concessionario o il su incaricato comunicano al cacciatore l’obbligo di

restituire lo stesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), della l.r. 70/96. La mancata restituzione

comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96. Il

concessionario conserva per i due anni successivi, a disposizione degli organi di vigilanza, i tesserini

venatori aggiuntivi restituiti e comunica agli stessi organi il nominativo dei cacciatori che non hanno

provveduto a restituire il documento anzidetto.

2.4. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che

esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino

venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.5. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno

inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle

Alpi), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.

3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al

cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca,

coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto

provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a

canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al

cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al

cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di

prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui

la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova,

nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;

o) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è

vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di

riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da

ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti

autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della l.r. 70/96;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai

concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione

dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da

allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui

all'articolo 31 della l.r. 70/96;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui

detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;

aa) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato alla D.G.R.

n. 1-5182 del 30.1.2002.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e

caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro

non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima

liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con

bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione

semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il

colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione

semiautomatica ed automatica.

4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione

agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica

di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio

venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art.

48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione

venatoria 2007/2008, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche

riportate nelle allegate tabelle B1 e B2.

5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle

Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe,

anche con l'ausilio dei cani nonché l'uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. I Comitati di gestione

regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio

di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del

presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della

l.r.70/96.

5.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell’ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale

limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l’effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna

alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Il Presidente del Comitato di

gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata

restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r.

70/96.

6) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

6.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni

operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria.

6.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi),

lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni

devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni

interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione

locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili

della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

 

L’ASSESSORE ALLA TUTELA DELLA FAUNA

E DELLA FLORA

Mino TARICCO

 

LA PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Mercedes BRESSO